Scuola, scatta un divieto sull’utilizzo della posta elettronica: previste sanzioni

Brutte notizie per mondo della scuola: il Ministero impone il divieto di utilizzare la posta elettronica in questi casi, cosa si rischia.

L’avvento della posta elettronica ha letteralmente rivoluzionato il nostro modo di comunicare, sia nella vita privata che in quella lavorativa. A trarne i maggiori vantaggi sono state senza dubbi le Istituzioni che hanno così potuto accelerare l’invio di messaggi importanti e l’iter di diverse pratiche.

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Scuola: il Ministero limita l’utilizzo della posta elettronica (Computer-idea.it)

Anche in questo caso la tecnologia però ha il suo risvolto della medaglia. Neppure le email, infatti, sono immuni da rischi e pericoli come ad esempio virus, hacker ed altri usi impropri del mezzo. A tal proposito, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il 17 aprile 2024 la nuova Nota di indirizzo in materia di segnalazioni di illeciti disciplinari dei dipendenti di Istituzioni Afam, in cui ha espresso divieto di utilizzo della posta elettronica in determinati casi. Per chi non rispetta la normativa sono previste anche pesanti sanzioni.

Scuola, scatta un divieto sull’utilizzo della posta elettronica: cosa si rischia

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato questo documento con l’obiettivo di disciplinare l’uso della posta elettronica. Ma in che modo esattamente?

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Scuola: vietato l’uso della posta elettronica in questi casi (Computer-idea.it)

Nello specifico il Ministero stabilisce che la casella di posta elettronica istituzionale può essere usata solo per fini connessi all’attività lavorativa o ad essa riconducibili. Al di fuori di questi contesti, l’uso della posta elettronica ufficiale potrebbe di fatto compromettere la sicurezza o la reputazione dell’amministrazione. Inoltre viene sancita la responsabilità dei dipendenti relativamente al contenuto dei messaggi.

Una volta venuti a conoscenza di illeciti disciplinari, i direttori possono procedere con sanzioni di diversa entità. Per esempio, possono procedere con rimproveri verbali oppure con sanzioni superiori. In questo secondo caso i direttori devono poi segnalare entro dieci giorni dalla piena conoscenza del fatto i provvedimenti adottati alla Direzione Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore.

Qualora un dipendente dovesse commettere più infrazioni dovrà essere punito con la sanzione relativa alla mancanza più grave. Infine, si segnala che saranno applicate sanzioni disciplinari anche nei confronti dei direttori che non promuovo l’azione disciplinare dove necessario.

Il provvedimento in questione sancisce che “Il mancato esercizio o la decadenza dall’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare” comporteranno per chi non li rispetta l’applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento“.

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